iCallRecorder (Cydia): registra le chiamate in uscita con l’iPhone

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Con iCallRecorder, disponibile gratuitamente su Cydia, è possibile registrare le chiamate effettuate (non ricevute) tramite iPhone.

recordings

Le chiamate, una volta registrate, possono essere inviate al proprio indirizzo email.

Per effettuare la registrazione è necessario inserire il numero da chiamare, la propria nazione e iniziare la chiamata.

main

settings

Attenzione: usando iCallRecorder viene effettuata comunque una chiamata internazionale, i cui costi dipendono dal proprio operatore e dal numero chiamato. Inoltre ricordiamo che è ILLEGALE effettuare una registrazione senza il previo consenso dell’interlocutore.

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Commenti 44

  1. Francesco
    è comunque scandaloso che l'iphone non permetta di registrare le chiamate !
  2. Cacio Cavallo
    scandaloso mi sembra di piùil fatto che questo servizio funzioni chiamando un numero internazionale!!! cioè mi costa un botto registrare un minuto di conversazione... non capisco il motivo, non sarà chje la registrazione è salvata su qualche server strano internazionale (dove magari le leggi lo permettano)???
  3. Giucrit
    @Francesco: @Francesco: ovvero, è scandaloso che l'Iphone non permetta di fare una cosa che è vietata dalla legge ? Per me di scandaloso ci sono i messaggi come i tuoi.
    1. ma per favore
      1. Yuguygyug
        sai quante cose illegali ci sono pero si fanno ??? E NESSUNO NON FA NIENTE pero registrare chiamate non si puo, allora comè che io lo posso fare . ? 
  4. Giuseppe Migliorino mod
    @Cacio Cavallo: si vengono usti dei server remoti
  5. Quoto giucrit Secondo me è scandaloso anche crackare il proprio iPhone co sto cydia che non mi sembra che implementi chissà quali funzioni essenziali.. Cmq ognuno è libero di fare quel che vuole, per carità.
  6. Giucrit
    @Max: non c'entra niente il discorso sulla privacy. C'è una legge che vieta che si registri una conversazione telefonica all'insaputa dell'interlocutore. Perchè l'Iphone dovrebbe contravvenire a tale legge, per far contento Francesco ?
    1. Non centra un cavolo, io tramite telefono intervisto fotografi di fama internazionale e mi tocca farlo spesso per telefono dato che non lo faccio per una testata che mi permette di viaggiare. Ogni volta son costretto a segnarmi ogni cosa invece di concentrarmi più sull'intervista e se potessi registrarla sarebbe tutto più semplice!
      1. Atemere
        comprati un nokia
    2. Simo3012
      A volte e' necessario registrare una conversazione soprattutto se ti vengono fatti dei danni morali !
    3. Simo3012
      A volte e' necessario registrare una conversazione soprattutto se ti vengono fatti dei danni morali !
  7. soulnchain
    il vero scandalo è che ogni volta che si parli di programmi nuovi su cydia io non iresca a trovarli! :/ chi mi sa dare una mano???
  8. Gainsbarre
    La legge vieta che si registri una conversazione telefonica all'insaputa dell'interlocutore, ma se la persona con cui parlo è d'accordo dov'è il reato? Con il computer esistono molti sistemi per registrare le chiamate. Che mi si vieti di farlo con iPhone è ridicolo. Se sono un giornalista o un podcaster e ho bisogno di registrare un'intervista con qualcuno che sa perfettamente di essere registrato non compio nessun reato e ciò mi aiuta a svolgere meglio il mio lavoro. Certo, qualcuno può usare il programma in modo illegale, ma allora considerando gli incidenti stradali e i morti provocati da chi se ne frega del codice della strada, allora anche in questo caso si dovrebbe prevenire il problema impedendo la vendita dei veicoli. E il discorso si potrebbe applicare a tante altre cose normalmente in commercio. A me non va affatto di crackare il mio iPhone, perché questa si che è una vera violazione della legge, ma considerando quello che leggo mi viene quasi da giustificare chi lo fa. Pareri personali ovviamente.
  9. Andrea D.
    A me sembra strana sta storia. Perckè x il Symbian ci sta il software? (provo a rispondere) Perkè di per se nn si può presupporre un uso criminale del software (nel senso ke io magari registro soltanto le conversazioni previa autorizzazione dell'interlocutore). Poi (come per il Jailbreak) non si usa per installare altri software (vietati da Apple) ma per usare Software senza pagarlo! Perciò secondo me dovrebbero realizzare il software.
  10. soulnchain
    i Sonyericsson hanno già la possibilità di registrare le chiamate senza nessun software aggiuntivo... e cosa cambia da questo?
  11. Che io sappia non è assolutamente illegale. Mi spiego: è illegale registrare (o meglio intercettare) una conversazione di terzi, lo fanno le forze dell'ordine su autorizzazione del PM che sta seguendo delle indagini, viceversa se io sono uno dei due interloqutori (parlo di privati) posso fare quello che voglio.
  12. @Argento Secondo me occorre se sei una società (tipo le telefonate della tim ..) Mi piacerebbe dare un'occhiata alla normativa.. cos'è pricacy?
  13. MA CHE CAVOLO STATE DICENDO?!?! ho letto un paio di post dove si diceva perchè mai l'iphone dovrebbe avere funzioni che vanno contro la legge! Ma vi drogate o avete sbattuto la testa?!?! O_o La registrazione all'insaputa dell'interlocutore è contro la legge NON la registrazione! IGNORANTI!!!! Leggo delle cose assurde che mi fanno venire la pelle d'oca!!!! E' come dire che non si possono vendere più automobili perchè è contro la legge investire le persone!!! E' normale, giusto, e legalissimo avere un tool che possa registrare le conversazioni, poi di pende da chi lo usa se usarlo legalmente avvertendo prima o contro la legge usandolo di nascosto!!!!
    1. Devo complimentarmi perchè hai centrato il problema . Francesco
    2. Devo complimentarmi perchè hai centrato il problema . Francesco
    3. Devo complimentarmi perchè hai centrato il problema . Francesco
  14. MA CHE CAVOLO STATE DICENDO???? in questi 4 commenti c'è così tanta ignoranza che mi viene voglia di piangere!!! Alcuni hanno scritto che trovano giusto il fatto di non avere un tool che vada contro la legge! ..IGNORANTI!!!! date solo aria alla bocca!! E' illegale registrare una conversazione all'insaputa dell'interlocutore non il registrare!!! E' come dire che da oggi non si vendono più automobili perchè è contro la legge investire le persone!!! E' normale, banale, giusto e legalissimo avere un tool che registri le conversazioni poi sta all'utente usarlo legalmente od illegalmente!!! Qui l'unica cosa di scandaloso sono alcuni commenti senza alcun alone di cultura e di pensiero e il fatto che si cerchi di propinare un tool che chiama un 899 (spendendo un botto) per fare una cosa che non dovrebbe costare nulla se fatta il locale direttamente sulla memoria dell'iphone! Ed a dirla tutta la mia critica è rivolta anche all'autore del post ...certe app fatte con malizia e con l'intenzione di spennare qualche pollo non dovrebbero avere spazio nei siti! Se qualche utente inesperto non se ne accorge e le usa? magari per fare una semplice prova o fare il figo con gli amici senza saperlo ci butta un €30!!!! consiglio di cancellare questo post!
  15. soulnchain
    @Callas: per prima cosa siediti e fai un grande respiro profondo.... per seconda, rifrasa la tua affermazione "E’ illegale registrare una conversazione all’insaputa dell’interlocutore non il registrare!!!" che detta così non ha senso... ed infine perdona gli ignoranti, non sono tutti acculturati come tu li vorresti, abbi un minimo di tolleranza.
  16. area51roby
    Resta il fatto che su iPhone mancano funzioni fondamentali e presenti su telefoni moooooooolto più economici!! E questo è un dato di fatto! Lo dico avendo iPhone nella tasca sx e Nokia E52 nella dx!
  17. soulnchain
    esatto... basta vedere un qualsiasi modello sonyericsson anche da 60 euro...
  18. Già telefoni di 15 anni fa permettevano di registrare le telefonate. Per informare l'interlocutore che la chiamata veniva registrata (qualora non lo facesse correttamente il chiamante) veniva automaticamente emesso un beep ogni tot secondi. Come vedete non è una questione legale ma solo una scarsa volontà di Apple di implementare funzioni utili che a molti possono interessare. Le funzioni vengono sì implementate ma con il contagocce in modo da spingere l'utente ad acquistare sempre il nuovo modello. Ciò favorisce il proliferare di servizi che permettono una determinata funzione a caro prezzo.
  19. @Calas E tu chi sei??? Sei un avvocato? un cultore della materia? :) Dimmi dove sta scritto che è illegale, citami la normativa dato che sei così intelligente e poi ne parliamo. Ma mamma mia... L'arroganza bisogna meritarsela.
  20. @soulnchain la frase è correttissima! l'illegalità sta nel registrare la conversazione senza dirlo non nel registrarla in generale! e la tua è solo una risposta polemica visto che il senso si capisce benissimo! e poi il respiro profondo l'ho già fatto prima di scrivere per questo sono riuscito a mantenere la calma! :) a parte gli scherzi ogni tanto alzo i toni nei miei commenti ma a volte mi fa rabbia leggere certe cose scritte con leggerezza! Si dovrebbe capire che scrivere qualcosa su internet non è come scriverla in un diario ...migliaia di persone leggono e magari apprendo cose sbagliate ...mi arrabbio quando si scrivono AFFERMAZIONI e non pareri o domande senza conoscere gli argomenti!!!! @Luca Sono una persona che semplicemente ha cultura e si arrabbia quando legge delle cavolate! Il concetto l'ho già espresso sopra! Vuoi sapere se sono un avvocato? beh quasi ho studiato legge per 4 anni e poi ho lasciato per la programmazione. Ma se proprio ci tieni a saperlo, in famiglia di avvocati ce ne sono 3 quando ceniamo la sera seduti al tavolo. Anche se poi per sapere determinate cose che oramai si conoscono da anni ed anni non serve essere "avvocati". Ti ho risposto giusto per educazione visto che non certo a te devo delle spiegazioni e la mia non è arroganza ma consapevolezza! Vuoi la normativa? gli articoli del codice? beh allora vai a cercarteli no? se l'arroganza si deve meritare anche la cultura non è da meno ...e visto che hai fatto un intervento la cui utilità è pari a zero in questo post ...atto solo a difendere non so chi, attaccando me senza dare nessun parere utile all'argomento ti saluto qui.
  21. @Calas Beh allora vatteli a cercare tu gli articoli prima di parlare, e dire cose che non conosci.
  22. @Luca: io gli articoli li so ...per quello ho parlato tu mi sa che non hai molti altri argomenti visto la tua risposta ...e cmq già mi hai annoiato troppo per continuare questa conversazione.
  23. @Calas: se li sai potrebbe essere utile a molti se li citassi! Siccome però è semplicissimo registrare una telefonata con un comune registratore non vedo perchè non ci debba essere un'applicazione che renda trasparente e semplice una registrazione legale della chiamata!
  24. Io sono sono un pinco pallino qualsiasi, ma sinora hai solo dimostrato uno scarso autocontrollo e detto cose ovvie. Ti prego fai chiarezza sull'argomento in modo tale che questa discussione sia servita a qualcosa. Dicci come stanno le cose.
  25. silvano
    soulnchain.....sei un grande...
  26. Come immaginavo...
  27. @Calas... Guarda che anche se chiedi il consenso e ti viene concesso di investire uno in macchina e' illegale ;)
  28. @al: lasciando perdere questi paradossi, visto che nessuno posta articoli in merito, avrei trovato questo link: http://www.facebook.com/topic.php?uid=50908658119&topic=7071 Non sono un giurista ma da quanto ho letto non esiste nessuna restrizione giuridica alla registrazione di una chiamata.
  29. Magilla
    siete solamente ridicoli, ahhahahaah mi fate scompisciare, mi riferisco a quelli che se la prendono vs noi che abbiamo il cell jail.. se volevamo un fermacarte, mi compravo un sasso:) hahahaha e poi, illegale o no, ma ragazzi state scherzando? chi è senza peccato ecc ecc ecc ora nn mi venite a dire che siete tutti santarellini.. ahahah siete grandi.
  30. Gollumnova
    @Magilla: La differenza tra l'iFUN e un sasso è che l'iFun ha il touchscreen .......
  31. Magilla
    @Gollumnova: beh, usa il tuo ferma carte con il touchscreeeeen, io mi tengo il mio iphone
  32. Art 617 COD . Penale è lentiggini registrare una telefonata se l'interlocutore sono io . Se registro una telefonata tra terzi è illegale
    1. magnacacio
      Scusate.....ma qui cretini dello Zoo di 105 che fanno scherzi telefonici? sono telefonate registrate ad insaputa dell'interlocutore! bo... Io penso che questa implementazione dovrebbe essere integrata in quasi tutti i cellulari ma a discrezione di chi li usa.
  33. Mariangela Semenzato
    anche se vedo che i post pubblicati non sono molto recenti, credo possa interessare sapere che registrare una conversazione telefonica propria (tra presenti, cioè registra uno degli interlocutori) è legale e addirittura producibile in giudizio. registrare quelle altrui, invece, non lo è. quindi, se qualcuno mi manda indicazioni per una app - o un procedimento - che mi è necessaria a lavorare.....ringrazio sin d'ora buona domenica Mariangela Semenzato avvocato Archivio selezionato: Massime Estremi Autorità:  Cassazione penale  sez. fer. Data:  12 settembre 2003 Numero:  Parti:  B. Fonti:  Giur. it. 2004, 2380 (nota di: PAVESI) Classificazione MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - In genere Testo Ai fini della consumazione del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che concerne l'affidamento di minori, di cui all'art. 388, comma 2, c.p., la condotta di " elusione" è realizzata quando l'agente non abbia fornito, sul piano materiale e su quello del rapporto con il minore, quell'apporto minimo in termini di coordinamento e di cooperazione che è sempre necessario per garantire l'esecuzione secondo buona fede ("id est": la non elusione) dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori. Top of Form Bottom of Form Archivio selezionato: Massime Estremi Autorità:  Cassazione penale  sez. II Data:  08 aprile 1994 Numero:  Parti:  Giannola Fonti:  Giust. pen. 1995, III, 67 (nota di: MURONE) Classificazione PROVA PENALE - Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento intercettazioni telefoniche e registrazioni Testo La registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, non rientrando nella nozione di intercettazione telefonica (che, invece, ricorre nell'ipotesi in cui si verifichi una intromissione da parte di terzi in una conversazione, di cui siano all'oscuro entrambi gli interlocutori), non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle dette intercettazioni. Nè il fatto che la registrazione della conversazione avvenga all'insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione dell'altro, avendo questi comunicato in ampia libertà e volendo comunicare. L'uso, poi, che di tale comunicazione possa fare il ricevente (registrazione o divulgazione) rappresenta un "posterius" rispetto all'autodeterminazione di comunicare e, di conseguenza, la registrazione della predetta comunicazione telefonica, quale documento della stessa, ne è prova idonea e come tale utilizzabile in giudizio). Top of Form Bottom of Form Archivio selezionato: Massime Estremi Autorità:  Cassazione penale  sez. I Data:  06 maggio 1996 Numero:  n. 3023 Parti:  Scali Fonti:  Cass. pen. 1997, 1433 (s.m.) Classificazione PROVA PENALE - Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento intercettazioni telefoniche e registrazioni Testo La registrazione di una conversazione - sia telefonica, sia tra persone presenti - da parte di uno degli interlocutori, non necessita dell'autorizzazione del g.i.p. ai sensi dell'art. 267 c.p.p. In tale ipotesi, infatti, viene meno l'esigenza di tutela della riservatezza ed ogni interlocutore diventa lecitamente un potenziale testimone, che compie attività di memorizzazione, mediante apposito strumento, di notizie che apprende dall'altro. (Fattispecie in tema di custodia cautelare in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p., relativa alla registrazione di un colloquio fra un boss mafioso ed un ufficiale di p.g., da questi effettuata). Top of Form Bottom of Form Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Penale Estremi Autorità:  Cassazione penale  sez. I Data udienza:  06 maggio 1996 Numero:  n. 3023 Classificazione PROVA PENALE - Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento intercettazioni telefoniche e registrazioni Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Renato TERESI Presidente " Torquato GEMELLI Consigliere " Umberto GIORDANO " " Angelo VANCHERI Rel. " " Giovanni CANZIO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) S. P. n. il 20.02.1966 avverso ordinanza del 21.10.1995 Trib. Libertà di Reggio Calabria sentita la relazione fatta dal Consigliere Vancheri Angelo sentite le conclusioni del P.M. Dr. Enzo Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva: Fatto Fatto e diritto Ricorre il difensore di S. P. avverso l'ordinanza emessa il 21.10.1995 dal Tribunale di Riesame di Reggio Calabria, con la quale è stato respinto l'appello proposto contro ordinanza 11.1.1995 del GIP, reiettiva di istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere a suo tempo applicata dallo S., indagato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro. Il tribunale ha fondato la sua decisione di rigetto sulle seguenti considerazioni: 1) nessun elemento di novità era stato introdotto dal richiedente rispetto agli indizi di colpevolezza, già valutati come gravi dal GIP, al momento della applicazione della misura; 2) gli indizi non potevano comunque non considerarsi gravi, emergendo gli stessi, oltre che dalla registrazione di un colloquio tra un ufficiale di P.G. ed un boss mafioso - tale V. M. divenuto collaboratore di giustizia e successivamente deceduto (che aveva indicato lo S. come appartenente alla consorteria criminosa), anche dalle dichiarazioni di una teste; 3) che la registrazione di cui sopra non poteva considerarsi intercettazione illegittima e, quindi, non utilizzabile, in quanto il M., aveva comunque assunto, oltre alla veste di "informatore" quella di "chiamante in correità". Lamenta il ricorrente: a) violazione dell'art. 273 c.p.p., determinata dalla violazione dell'art. 266 stesso codice. La registrazione, effettuata dal capitano dei Carabinieri A. J., delle confidenze del defunto M. non sarebbe in alcun modo utilizzabile, trattandosi di "intercettazione di comunicazioni tra presenti" di cui al comma 2 del citato art. 266, predisposta senza l'osservanza delle disposizioni concernenti le intercettazioni. b) violazione dell'art. 203 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità sotto altro profilo della medesima registrazione, essendo il M. un informatore della polizia giudiziaria e non avendo lo stesso accettato di deporre come teste. c) conseguente insufficienza del quadro indiziario, essendo le dichiarazioni dell'altra teste scarsamente conducenti, dato che la stessa aveva deposto su aspetti marginali. Il ricorso è infondato. Va innanzitutto smentita l'asserzione del ri corrente, secondo cui la registrazione effettuata nella specie sia una intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'art. 266 c.p.p., e che quindi, per effettuarla, occorresse l'autorizzazione del GIP a norma del successivo art. 267. La intercettazione di comunicazione tra presenti altro non è, infatti, che la captazione, mediante ascolto a distanza o spia sonora in loco, di una conversazione fra due o più persone, effettuata occultamente da altri soggetti, estranei al colloquio. In altri termini, si deve trattare, pur sempre, di "intercettazione"; solo che la stessa, anziché riguardare conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione (mediante radio, radiotelefoni ecc.), così come previste dal comma 1 dell'art. 266, riguarda conversazioni "ad aurem", e cioè tra persone che si parlano di presenza. Poiché la norma in questione tende a garantire la riservatezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 della Costituzione, non sono invece soggetti ad autorizzazione le registrazioni effettuate da uno degli interlocutori, sia che la conversazione si svolga telefonicamente sia che si svolga fra persone presenti. In tal caso, infatti, viene meno ogni tutela della riservatezza e ogni interlocutore diventa anzi, lecitamente, un potenziale testimone, per la semplice ragione che si tratta in buona sostanza di attività di memorizzazione, mediante apposito strumento, di notizie che uno degli interlocutori ha appreso dall'altro, rispetto alla quale il diritto alla riservatezza (e cioè l'interesse a che la notizia affidata ad altro soggetto non sia da questi propalata senza il consenso di chi l'ha data) non è un valore garantito, ma deve cedere nel processo rispetto alla esigenza di formazione della prova. Essendosi nella specie trattato di registrazione del colloquio tra un collaboratore di giustizia e un ufficiale di P.G., effettuata da quest'ultimo, essa non rientrava certamente fra le attività soggette ad autorizzazione ex artt. 266 e segg. c.p.p.. Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle rivelazioni del M. per essere stato lo stesso un informatore della polizia, è sufficiente osservare che - a parte la considerazione che la qualità di informatore rileva soltanto quando sono gli stessi agenti o ufficiali di P.G. ad attribuirla, sia pure implicitamente, nell'avvalersi della facoltà di non rivelarne l'identità - nella specie il predetto M. era nient'altro che un coindagato dello S. e, quindi, in quanto collaborante, un chiamante in correità dello stesso. Conseguentemente, il caso in esame esula totalmente dall'ambito di applicabilità dell'art. 203 c.p.p. Del resto, la utilizzabilità, pur con le dovute cautele, delle informazioni assunte da un confidente della polizia e da questa riferite all'autorità giudiziaria dopo la morte del medesimo, nella fase delle indagini preliminari e ai fini della applicazione delle misure cautelari, è stata già affermata da questa Corte con sentenza n. 3952 del 13.1.1993, cui si fa espresso riferimento, non essendovi ragioni per abbandonare il principio come sopra affermato. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del detenuto, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., introdotto dall'art. 23 della legge n. 332 del 1995, va dato mandato alla cancelleria di trasmettere copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi ristretto lo S.. P.Q.M. p.q.m. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 6 maggio 1996 DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 18 GIU. 1996 Top of Form Bottom of Form Archivio selezionato: Massime Estremi Autorità:  Cassazione penale  sez. VI Data:  18 marzo 1998 Numero:  n. 982 Parti:  Marono Fonti:  Cass. pen. 1999, 2912 (s.m.),  Giust. pen. 1999, III, 604 (s.m.) Classificazione PROVA PENALE - Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento intercettazioni telefoniche e registrazioni divieti di utilizzazione Testo Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della privacy ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli art. 15 cost. e 266-271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie. Top of Form Bottom of Form Archivio selezionato: Massime Estremi Autorità:  Cassazione penale  sez. VI Data:  05 aprile 2001 Numero:  n. 33187 Parti:  Ruggiero Fonti:  Cass. pen. 2002, 3814 (s.m.) Classificazione PROVA PENALE - Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento intercettazioni telefoniche e registrazioni utilizzazione in altri procedimenti Testo In tema di limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, anche quando le registrazioni non rappresentano una conversazione su circostanze relative al fatto reato per cui siano state disposte, ma una comunicazione che integra essa stessa condotta criminosa, la loro acquisizione è soggetta alle disposizioni stabilite dall'art. 270 c.p.p. e non va inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, giacché la registrazione costituisce in ogni caso un mezzo di documentazione della comunicazione e non è definibile cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato omesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che nel procedimento relativo al reato di segreto d'ufficio commesso mediante una comunicazione telefonica su una utenza soggetta per altre ragioni ed in diverso procedimento ad intercettazione, la registrazione potesse in ogni caso essere utilizzata come corpo di reato). Top of Form Bottom of Form Archivio selezionato: Massime Estremi Autorità:  Cassazione penale  sez. IV Data:  13 febbraio 2007 Numero:  n. 15840 Parti:  -  C.  - Fonti:  CED Cass. pen. 2007 Classificazione PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni condizioni (requisiti di ammissibilità) tra presenti (intercettazioni ambientali) Testo Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 cost. e 266 - 271 cod. proc. pen., che non sono applicabili nella specie. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 22 giugno 2006)
  34. Atemere
    Non è illegale registrare le proprie telefonate, è illegale utilizzare la telefonata registrata senza il consenso dell'altra parte
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