Il Garante prepara nuove regole per gli abbonamenti automatici sui cellulari

Repubblica ha pubblicato l’anteprima di quelle che saranno le nuove norme del Garante per quanto riguarda gli abbonamenti automatici sui telefoni cellulari. Dopo la multa dei giorni scorsi contro 3, Tim, Vodafone e Wind, nuovo giro di vite per i servizi automatici non richiesti dagli utenti.

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La prima misura prevede che l’operatore potrà addebitare il costo del servizio solo se l’utente ha espresso il suo “esplicito consento” all’abbonamento. In che modo? Inserendo il proprio numero di telefono nella pagina del servizio. Solo in questo caso il consenso verrà considerato come “esplicito”, e non basterà quindi il semplice click su una determinata pagina o su un banner.

La seconda misura è la seguente:

Sussiste la necessità, per i servizi a sovrapprezzo, di adottare procedure semplici e trasparenti di rimborso agli utenti, a complemento di quello autonomamente previsto dagli stessi operatori nell’ambito del Codice di Condotta per l’offerta di Servizi Premium (CASP 3.0) che, a tutt’oggi, non ha fatto diminuire il numero delle denunce che pervengono mensilmente in Autorità, né il contenzioso in materia, al fine della ‘gestione ed eventuale rimborso senza rinvii ad altri soggetti’ (art. 2.6.3 rubricato ‘Azioni a tutela dell’utente finale in caso di contestazione’) in caso di reclamo del contraente.

La terza misura parla di bolletta trasparente, con informazioni dettagliate su abbonamenti e sovrapprezzi.

Anche alcuni operatori hanno segnalato che i loro concorrenti non pubblicano o non rendono disponibile o rendono poco trasparente o difficilmente individuabile il codice di migrazione. Preso quindi atto che persistono forti resistenze alla messa in disponibilità del codice di migrazione, con modalità semplici, immediatamente individuabili e facilmente reperibili, pur in presenza dell’obbligo di cui alla delibera n. 23/09/CIR, si ritiene necessario un ulteriore intervento al riguardo, poiché, sia la comprensibilità, sia la facilità di individuazione delle informazioni indispensabili ad attivare la procedura di migrazione, costituiscono elementi fondamentali per garantire la più ampia libertà di azione dell’utente nel mercato, nel rispetto dell’art. 1, comma 3, della legge 2 aprile 2007, n. 40, e in coerenza con le disposizioni previste in materia dalla delibera n. 23/09/CIR e dal Codice.

Infine, tutti gli operatori devono consentire agli utenti di disdire i contratti anche via e-mail non certificata.

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